Consulenza aziendale, commerciale e marketing 12 Dicembre 2025

Aggiornato dal CNDCEC il codice deontologico sul tema AI

Il Consiglio nazionale dei commercialisti provvede ad aggiornare il codice deontologico a fronte dell’utilizzo dell’AI.

Il 20.11.2025 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha provveduto a un aggiornamento del proprio codice deontologico; il tema riguarda essenzialmente l’utilizzo dell’AI nello studio professionale.
La novità è stata introdotta, in specifico, nel testo dell’art. 21, rubricato “Esecuzione dell’incarico”. Detto articolo, infatti, si premura di fornire ai professionisti contabili le indicazioni operative riguardo il concreto svolgimento della propria attività che, viene ricordato, deve essere sempre connotata da caratteri di “libertà, autonomia e indipendenza”.
Oltre tali aspetti di massima, viene poi evidenziato come l’incarico professionale debba essere svolto con diligenza e perizia, tenendo sempre conto dalle norme che regolano lo specifico rapporto, evitando perciò ritardati o negligenze, nel compimento di atti, che risulterebbero pertanto violazioni dei corretti doveri professionali.

Vi è inoltre, in capo al professionista, un peculiare obbligo comunicativo, stante il fatto che egli deve illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all’incarico affidatogli. Oltre ciò il professionista, ove ne sia richiesto, deve fornire al proprio assistito informazioni puntuali circa lo svolgimento del mandato e, se del caso, fornire copia di tutti gli atti e documenti in suo possesso.
Su questo quadro parziale, ristretto a quanto di nostro interesse, si innesta adesso la novità inserita dal Consiglio nazionale, stante il sempre più diffuso utilizzo, nella pratica professionale, dei vari sistemi di AI. Tale novella si rappresenta con l’introduzione, nel testo del già citato art. 21, dei cc. 8, 9 e 10, con vigore a partire dal 21.11.2025 (ex art. 45, c. 1-bis).

La norma indica anzitutto che “nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale”, a ciò aggiungendo la rilevante specifica secondo la quale si dovrà comunque assicurare che “l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia”.
Si pone quindi un esplicito divieto nell’utilizzo dei sistemi di AI quali strumenti sostitutivi dell’attività propriamente intellettuale, ovvero della valutazione od interpretazione dei fatti e delle norme oggetto dell’incarico. Dell’impiego di tale tecnologia, infatti, il Dottore Commercialista si “assume pienamente la responsabilità e il controllo”.

Da ciò derivano per il professionista, secondo il Codice deontologico, i seguenti doveri:
“a) verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati;
b) accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali”.
Chi nello studio, titolare o dipendenti, utilizza tali strumenti di AI, deve inoltre possedere competenze e capacità adeguate circa il funzionamento della tecnologia utilizzata.
Viene infine esplicitato, in relazione al rapporto fiduciario tra cliente e professionista, che quest’ultimo dovrà comunicare al proprio assistito, con chiarezza ed esaustività, le informazioni relative ai sistemi di AI utilizzati nell’erogazione della prestazione.