Agricoltori: rinvio dell’acconto al 16.01.2024, ma non per tutti
No al rinvio del versamento della seconda rata dell’acconto Irpef previsto dal decreto “Anticipi” per gli agricoltori con soli redditi fondiari; sì solo in presenza di attività connesse o eccedentarie con reddito d’impresa.
Il rinvio del versamento della seconda rata dell’acconto Irpef si applica alle persone fisiche che esercitano attività agricole solo se nell’anno 2022 siano state titolari di redditi d’impresa, anche determinati forfetariamente, derivanti dall’esercizio delle attività connesse (es.: agriturismo, allevamenti eccedentari, fornitura di servizi, ecc.), mentre non possono fruire del differimento del termine di versamento gli agricoltori che hanno esercitato attività agricole nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir produttive di soli redditi determinati su base catastale.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 9.11.2023, n. 31/E, la quale ha chiarito anche che, per la verifica del mancato superamento del limite di ricavi di 170.000 euro, gli esercenti attività agricole devono fare riferimento al volume d’affari Iva (rigo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023).
I chiarimenti forniti si sono resi necessari per superare le difficoltà interpretative nell’applicazione al comparto agricolo del differimento al 16.01.2024 del termine di versamento dell’acconto Irpef previsto dall’art. 4 D.L. 145/2023 (cd. decreto “Anticipi”) riservato alle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta 2022 di ammontare non superiore a 170.000 euro, essendo le imprese agricole individuali, infatti, soggette...