Con il messaggio 15.07.2026, n. 2370 l’Inps ha chiarito la nozione di “norme sul collocamento” ai fini della fruizione della minore imposizione contributiva ex art. 9, cc. 5 e 5-bis L. 67/1988 e s.m.i.
Con il messaggio 15.07.2026, n. 2370 l’Inps ha meglio chiarito quali siano i requisiti per godere della minore imposizione contributiva di cui agli artt. 9, cc. 5 e 5-bis L. 67/1988, e 32, c. 7-ter D.L. 69/2013, conv. con mod. dalla L. 98/2013. Si fa riferimento, segnatamente, alle c.d. “sottocontribuzioni” in agricoltura, foriere di una riduzione dell’aliquota del 75% o 68%, concesse a fronte di lavorazioni rese in zone di montagna o svantaggiate (opportunamente da agevolare) o per i consorzi o cooperative che ricevono il prodotto conferito dal socio.Nel documento emanato dall’Ente previdenziale, innanzitutto, è confermato che il regime agevolato in oggetto continua a essere subordinato solo al rispetto, da parte del beneficiario, delle norme sul collocamento, così come disposto dai riferimenti succitati. In quest’ambito, è ricordato come non rilevi invece il rispetto di quanto sancito all’art. 1, c. 1175 L. 296/2006 (disposizione questa che disciplina i requisiti generali per la fruizione degli ordinari benefici normativi e contributivi).Con il messaggio in analisi è chiarito, in particolare, che la nozione di “norme sul collocamento”, ai fini che competono, deve essere intesa in senso tecnico e restrittivo, ossia non come richiamo omnicomprensivo a tutta la normativa lavoristica. L’Istituto spiega, entrando nei dettagli, che con tale nozione si fa riferimento alla rigorosa e puntuale osservanza, da parte del datore di lavoro, delle norme che...