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Agricoltura ed economia verde 23 Luglio 2026

Agricoltura: i requisiti per godere delle “sottocontribuzioni”

Con il messaggio 15.07.2026, n. 2370 l’Inps ha chiarito la nozione di “norme sul collocamento” ai fini della fruizione della minore imposizione contributiva ex art. 9, cc. 5 e 5-bis L. 67/1988 e s.m.i.

Con il messaggio 15.07.2026, n. 2370 l’Inps ha meglio chiarito quali siano i requisiti per godere della minore imposizione contributiva di cui agli artt. 9, cc. 5 e 5-bis L. 67/1988, e 32, c. 7-ter D.L. 69/2013, conv. con mod. dalla L. 98/2013. Si fa riferimento, segnatamente, alle c.d. “sottocontribuzioni” in agricoltura, foriere di una riduzione dell’aliquota del 75% o 68%, concesse a fronte di lavorazioni rese in zone di montagna o svantaggiate (opportunamente da agevolare) o per i consorzi o cooperative che ricevono il prodotto conferito dal socio.Nel documento emanato dall’Ente previdenziale, innanzitutto, è confermato che il regime agevolato in oggetto continua a essere subordinato solo al rispetto, da parte del beneficiario, delle norme sul collocamento, così come disposto dai riferimenti succitati. In quest’ambito, è ricordato come non rilevi invece il rispetto di quanto sancito all’art. 1, c. 1175 L. 296/2006 (disposizione questa che disciplina i requisiti generali per la fruizione degli ordinari benefici normativi e contributivi).Con il messaggio in analisi è chiarito, in particolare, che la nozione di “norme sul collocamento”, ai fini che competono, deve essere intesa in senso tecnico e restrittivo, ossia non come richiamo omnicomprensivo a tutta la normativa lavoristica. L’Istituto spiega, entrando nei dettagli, che con tale nozione si fa riferimento alla rigorosa e puntuale osservanza, da parte del datore di lavoro, delle norme che...

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