La giurisprudenza, nel tempo, ha meglio chiarito il concetto di “luogo di lavoro” in agricoltura, in riferimento a quanto previsto dall’art. 62 D.Lgs. 81/2008.                        
                                        
                    
                        Nel tempo, la giurisprudenza, mediante una serie di pronunce, ha meglio chiarito il concetto di “luogo di lavoro” in ambito agricolo, in particolare con riferimento a quanto specificatamente previsto all’art. 62 D.Lgs. 81/2008 (TU salute e sicurezza sul lavoro).Il riferimento normativo richiamato, nel dettaglio, dispone che, al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui al titolo II del D.Lgs. 81/2008 (in tema di requisiti, precipui obblighi e particolari divieti, relativamente al luogo di lavoro), “si intendono per luoghi di lavoro [...], i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”, tenuto conto che tali disposizioni, di natura circostanziata, “non si applicano:a) ai mezzi di trasporto;b) ai cantieri temporanei o mobili;c) alle industrie estrattive;d) ai pescherecci;d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale”.A tal proposito, preme rimarcare, d’altra parte, la piena applicabilità del titolo I del T.U. sulla salute e sicurezza sul  lavoro, così come affermato dallo stesso art. 62, sopra menzionato, ma anche dalla giurisprudenza in materia: si veda, ad esempio, Cass. Pen. 7.11.2019, n. 45316, laddove è stato chiarito che “la restrittiva previsione dettata dall'art. 62 D.Lgs. 81/2008, a mente del quale...