Ambito soggettivo - Il decreto dispone che gli aiuti possono essere concessi alle imprese che operano nei seguenti settori:
- produzione primaria, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, e di prodotti agroalimentari fuori allegato I del TFUE;
- forestale;
- pesca e acquacoltura.
Gli aiuti non possono invece essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà prima del diffondersi della pandemia. Tuttavia, in deroga a quest’ultima disposizione, il decreto stabilisce che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o piccole imprese, che erano in difficoltà al 31.12.2019 a condizione che non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o, se li hanno ricevuti, che abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti previsti dal decreto e che non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, se li hanno ricevuti, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo del presente decreto.
Ambito oggettivo - Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, dei debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altre agevolazioni di pagamento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
- per le aziende attive nei settori della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 2.300.000 € per impresa. Tutti i valori devono essere al lordo di qualsiasi imposta od altro onere;
- l’aiuto concesso a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.
Sono considerati costi fissi non coperti, quelli sostenuti dalle imprese durante il periodo di cui sopra, non coperti dagli utili o da altre fonti.
Disposizioni applicative - Gli aiuti saranno concessi entro e non oltre il 30.06.2022, fatta salva l’eventuale proroga degli effetti della Comunicazione. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali ed altre agevolazioni di pagamento, le fattispecie generatrici dei relativi debiti ovvero i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono sussistere alla data del 30.06.2022.
