Ai fini Iva l’immobile senza personale non è stabile organizzazione
La mera disponibilità di un immobile in un Paese UE, senza mezzi umani e tecnici, non costituisce stabile organizzazione ai fini Iva. La diversa legislazione nazionale è contraria alle disposizioni dell’UE e merita di essere disattesa.
Nei rapporti internazionali un tema spesso sottovalutato è quello dell’esistenza di una stabile organizzazione ai fini Iva. Per meglio dire, è più consueto approfondire l’insediamento estero sotto il profilo delle imposte dirette, con grande attenzione al commentario OCSE, dimenticando però che ai fini Iva la definizione di stabile organizzazione è autonoma rispetto a quella utilizzata ai fini delle imposte dirette.
Capita così che alcune giurisdizioni arrivino a ritenere che un soggetto estero abbia una stabile organizzazione in conseguenza di una qualunque forma di presenza nel Paese. Interessante, a tal proposito, il caso della società britannica Titanium Ltd che concedeva in locazione, con Iva, a Vienna un immobile di sua proprietà a dei soggetti passivi austriaci. Tutte le operazioni di management operativo erano affidate ad una società di gestione locale.
Ebbene, nel caso esaminato le autorità austriache, in conformità alla legge locale, hanno ritenuto che un bene immobile concesso in locazione costituisse, di per sé, una stabile organizzazione. In quel caso la Titanium Ltd sarebbe stata assimilabile ad un soggetto passivo austriaco e non avrebbe potuto fatturare con reverse charge, come invece aveva fatto. La questione è stata, infine, portata all’attenzione della Corte di Giustizia che ha deciso con sentenza C-931/19.
Nel corso del giudizio la Titanium ha...