Al via gli aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19, previsti dall'art. 59 del "Decreto Rilancio". La misura riguarda i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e investimenti per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione.
Gli enti possono adottare misure e concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite: una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile e anche a titolo di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda.
L'importo della perdita da compensare è stabilito 5 anni dopo il completamento dell'investimento. L'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10% annuo sul costo degli investimenti nell'arco di 5 anni e il costo di esercizio, da un lato; e la...