L'art. 57 del “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020) prevede che Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio possano adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza Covid-19. Gli aiuti sono concessi a favore delle imprese sotto forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e riguardano progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti. Rientrano nel perimetro della misura la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.
I costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV), i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, per l'ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni...