L’Agenzia delle Entrate, ben oltre il termine ultimo fissato per la trasmissione dell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato – Covid (30.11.2022), ha inserito tra quelle più datate, alcune utili risposte (FAQ) sul tema degli aiuti di Stato, anche al fine di fornire chiarimenti sulle istanze che, in seguito alla più recente proroga, devono essere inviate entro il 31.01.2023.
Si ricorda, infatti, che l’art. 3 D.M. 11.12.2021 ha disposto che i soggetti beneficiari degli aiuti nel regime "quadro temporaneo" italiano presentino all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, avente a oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1) e 3.12), nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di impresa unica.
Con uno provvedimento ad hoc (n. 398976/2022) l’Agenzia delle Entrate ha introdotto, inoltre, la possibilità di compilazione in versione "semplificata" del modello, in presenza di determinati requisiti; in questo caso, l’autodichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti beneficiari degli aiuti del regime quadro, non essendo stato previsto alcun esonero dall'adempimento (Q.T. n. 5-08011/2022), salvo quelli espressamente contemplati nelle istruzioni.
La prima indicazione si riferisce al soggetto obbligato alla presentazione dell’autodichiarazione in caso di conferimento d’azienda dell’impresa individuale; l’Agenzia, confermando che il conferimento non realizza l’estinzione automatica del dante causa (conferente), giacché l’imprenditore può continuare a esistere, ritiene che l’obbligato sia il conferente e non il conferitario.
Per l’Agenzia delle Entrate, infatti, è l’imprenditore individuale, destinatario degli aiuti Covid, che conferisce la propria azienda in una società a dover trasmettere l’autodichiarazione relativa agli aiuti percepiti, ma senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione”, salvo i casi di minori o di interdizioni e, naturalmente, in caso di continuazione della propria attività.
La seconda precisazione indica i 4 passaggi finalizzati alla corretta compilazione del quadro “A” - sezione II, per un contribuente che ha fruito di aiuto in “regime ombrello”, come indicati nell’art. 1 D.M. 11.12.2021, riconosciuti nell’ambito della sezione 3.1 del “Temporary Framework” e di altri aiuti Covid, non in questo regime (ombrello), riconosciuti nell’ambito della sezione 3.12).
La terza precisazione riguarda il calcolo degli interessi di recupero e, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver confermato che questi interessi sono anch’essi considerati un aiuto di Stato, chiarisce che, per determinare gli stessi, nel caso di collocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a 1.800.000 per la sezione 3.1) si deve tener conto del tempo che va dall’utilizzo dell’aiuto al 28.01.2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Per gli aiuti di Stato, di cui alla sezione 3.12), gli interessi da recupero devono essere calcolati, per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della sezione 3.12), per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della stessa sezione (se non risulta superato il massimale dei 3 milioni) mentre per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della sezione 3.12), per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino al 28.01.2021, data di ingresso del nuovo massimale di 10 milioni.
L’Agenzia delle Entrate conclude l’aggiornamento delle FAQ con un ultimo chiarimento concernente lo scomputo da aiuti successivi degli aiuti eccedenti non restituiti volontariamente, confermando che gli splafonamenti dovranno essere sottratti dagli aiuti successivamente ricevuti dall’impresa stessa e che, oltre a sommare gli interessi maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, in alternativa al pagamento con delega “F24”, sarà possibile scomputare le eccedenze da una serie di contributi e/o crediti d’imposta elencati nella medesima risposta (si passa dal bonus tessile al credito d’imposta per le imprese agricole), con possibilità di utilizzare taluni crediti d’imposta da quadro “RU”, indicati nella “tabella codici aiuti di Stato”.
