Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio possono adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse per proteggere l'occupazione. Le azioni sono volte a contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di Covid-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti.
L'art. 60 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta al coronavirus e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.
Inoltre, la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il...