L'obiettivo del D.Lgs. 40/2021, rubricato “Attuazione dell’art. 9, L. 8.08.2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali” è incrementare il livello di sicurezza per chi scia, inserendo nuove norme per i gestori e per gli stessi sciatori, con un aggravio di costi e adempimenti connessi.
Per gli sciatori è prevista la stipula di un’assicurazione che copra la responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi; per obbligo di legge il gestore delle aree sciabili attrezzate, escluse quelle riservate allo sci di fondo, mette a disposizione degli utenti una polizza all’atto dell’acquisto dello skipass. Agli utenti è fatto divieto di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza all'uso di bevande alcoliche e sostanze tossicologiche, mutuando analoghe disposizioni del codice della strada.
Gli sciatori sono responsabili della condotta tenuta sulle piste da sci in relazione alle proprie capacità tecniche, per non creare pericolo agli altri utenti, moderando la velocità nei tratti in cui la visuale non è libera, negli incroci, in caso di scarsa visibilità o di affollamento, in presenza di principianti. In definitiva devono adottare condotte improntate alla prudenza, attenzione e diligenza adeguati alle proprie capacità tecniche; devono conoscere le norme che regolano la precedenza, il sorpasso, come comportarsi in prossimità di incroci e in caso di stazionamento.
Per i gestori degli impianti sciistici sono previsti obblighi nell’individuazione delle aree sciabili attrezzate e di segnalazioni in base al grado di difficoltà, distinguendo le piste di allenamento per lo sci e per lo snowboard, a richiesta degli sci club per gli allenamenti agonistici degli atleti; ciò deve avvenire assicurando condizioni di sicurezza mediante l’ausilio di adeguate protezioni di sicurezza e segnalazioni lungo le piste.
Oltre all’obbligo di manutenzione costante delle aree attrezzate, i gestori hanno l’obbligo di assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto nei pressi del più vicino punto di pronto soccorso.
Di tutto ciò, i gestori sono responsabili: su di loro ricade l'onere della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e pertanto devono aver stipulato adeguato contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi prima di aprire le piste al pubblico, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative e mancato rilascio dell’autorizzazione per la gestione delle aree sciabili.
Una parte del testo è dedicata alle persone con disabilità distinguendole in 3 distinte categorie:
- standing: sciatori in grado di sciare in piedi;
- sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;
- trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.
Considerando che gli effetti di questa riforma entreranno in vigore a gennaio 2022, quindi durante una stagione invernale già iniziata, i gestori degli impianti sciistici si devono preparare con anticipo ai nuovi adempimenti e informare gli utenti del cambiamento di abitudini rivolto a incrementare la sicurezza sulle piste da sci e da snowboard.
