Al via l’utilizzo dei crediti per investimenti in beni strumentali
La risoluzione 13.01.2021, n. 3/E istituisce i codici tributo che permettono l’utilizzo in compensazione secondo le disposizioni della legge di Bilancio 2020 e 2021.
La legge di Bilancio 2020 (art. 1, cc. 184-197 L. 160/2019) prevede crediti d’imposta differenziati a seconda che i beni oggetto degli investimenti siano beni generici oppure beni materiali oppure beni immateriali “industria 4.0”. Il periodo in esame per l’acquisto dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia è 1.01-31.12.2020 (o 30.06.2021, se con acconti di almeno il 20% versati entro il 31.12.2020 e ordine accettato). Il momento da cui è possibile utilizzare il credito decorre dal 1.01.2021 (anno successivo all’entrata in funzione o interconnessione), ma solo per 1/5 della quota, in quanto tale credito deve essere suddiviso in 5 quote annuali (o 3 quote per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0). Per ciò che concerne la misura dell'intervento:
- beni generici (massimo 2 milioni di euro di costi): 6%. Codice tributo 6932;
- beni Industria 4.0: 40% per la quota fino a 2,5 milioni di euro di investimenti; 20% oltre i 2,5 milioni. Limite massimo 10 milioni di euro. Codice tributo 6933;
- beni immateriali connessi a beni Industria 4.0: 15% fino a un massimo di 700.000 euro. Codice tributo 6934.
Successivamente, la legge di Bilancio 2021 ha introdotto una nuova disciplina per gli investimenti in beni strumentali 2021-2022 (art. 1, cc. 1051-1063). Il credito è concesso agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (o 30.06.2023 se...