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Società 21 Maggio 2019

Albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e controllo


L'art. 356 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ha introdotto un albo di coloro disposti a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale o liquidatore. L'albo è definito all'art. 2 del Codice medesimo, come l'elenco, istituito al Ministero della Giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal Codice. Il successivo art. 358 stabilisce che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, i seguenti soggetti: a) iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lett a): in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia...

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