Alcolici, ritorna l'obbligo di licenza per gli esercizi commerciali
Tornato in auge grazie al decreto Fiscale, il nuovo adempimento si rivolge alle attività avviate nel periodo 29.08.2017-29.06.2019. Denuncia entro il 31.12.2019.
L'art. 13-bis D.L. 34/2019, convertito con L. 58/2019, ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'art. 29, c. 2, del TUA, parzialmente abrogato due anni fa dall'art. 1, c. 178, L. 124/2017. Tale disposizione, infatti, aveva abrogato per gli esercizi pubblici (esercizi di intrattenimento pubblico, ricettivi e i rifugi alpini) l'obbligo della denuncia di attivazione e della collegata licenza di vendita di prodotti alcolici soggetti ad accisa. Tale abrogazione viene quindi oggi revocata e, di conseguenza, torna a essere vigente per tutti gli esercizi di cui all'art. 29, c. 2 TUA l'obbligo di denunciare l'attività di vendita o somministrazione dei prodotti alcolici.
La normativa ora commentata, di per sé estremamente semplice e di facile lettura, permette di ragionare compiutamente sulla ratio ispiratrice della norma: risulta evidente che la riviviscenza di tale normativa attui la reale necessità di controllo e censimento delle attività che si occupano della vendita degli alcolici, le quali rientrano certamente in un settore d'imposta a elevata tassazione.
Venendo ora agli effetti pratici di tale novella, possiamo commentare gli adattamenti necessari, specie per quegli operatori che nel frattempo avevano avviato attività di vendita e somministrazione: per intendersi, il periodo è quello dal 29.08.2017 al 29.06.2019. Questi soggetti dovranno denunciare all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente,...