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Società 27 Giugno 2023

Alcune cautele nell’affitto d’azienda con locazione di immobile

Qualora il contratto di affitto d’azienda comprenda un contratto di locazione di immobile, è opportuno regolare la sostituzione dell’affittuario nella locazione stipulata dall’affittante, con attenzione alla comunicazione al locatore.

Nel contratto di affitto d’azienda spesso è compreso, nel compendio di beni e rapporto oggetto di trasferimento, anche il contratto di locazione dell’immobile in cui viene svolta l’attività di impresa. La cessione del contratto, la cui nozione è fornita dall’art. 1406 c.c., prevede come ciascuna parte possa sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta. Nella disciplina speciale prevista per l’affitto d’azienda è tuttavia presente una deroga, dettata al fine di preservare l’integrità dell’azienda ceduta, attraverso il trasferimento della stessa nella sua unitarietà e di garantire l’adempimento regolare dei contratti. I primi due commi dell’art. 2558 c.c. stabiliscono così che, salvo diversa pattuizione tra le parti, l'affittuario subentra, anche in assenza dell’assenso del terzo contraente ceduto, nei contratti stipulati dall’affittante per l'esercizio dell'azienda stessa, salvo che non gli stessi abbiano carattere personale. Non è finita qui. Questa deroga deve essere comunque attentamente ponderata qualora sia presente un contratto di locazione di immobili commerciali, per cui vige una disciplina speciale. In tal caso, occorre infatti rifarsi all’art. 36 L. 392/1978, ai sensi del...

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