L'art. 13 del Codice del Terzo settore (CTS), rubricato: “Scritture contabili e bilancio”, indica il contenuto minimo del bilancio che sono tenuti a redigere gli enti che non esercitano in via esclusiva o principale attività di impresa.
I primi 2 commi dello stesso articolo individuano 2 tipologie di bilancio di esercizio:
- gli enti con introiti complessivamente inferiori a 220.000 euro annui, risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente, possono redigere un bilancio in forma di rendiconto di cassa;
- gli ETS con ricavi, rendite e proventi, comunque denominati non inferiori a 220.000 euro annui, devono redigere un bilancio di esercizio, con criteri di competenza, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione.
Il D.M. 5.03.2020, in attuazione dell'art. 13, c. 3, ha fornito la modulistica di bilancio di tali enti del Terzo settore. Particolarmente interessanti ci sembrano il rendiconto gestionale e la relazione di missione.
Rendiconto gestionale. A differenza del conto economico previsto dal Codice Civile, che è a forma scalare, il rendiconto gestionale è a sezioni divise e contrapposte, dove troviamo ricavi e proventi, da una parte, e costi e oneri dall'altra, a loro volta suddivisi in aree gestionali tipiche degli enti del Terzo settore: attività di interesse generale; attività diverse; attività di raccolta fondi; attività finanziarie e patrimoniali; infine,...