La partecipazione in una società a responsabilità limitata è liberamente trasferibile, salva contraria disposizione nell’atto costituivo. La regola generale della cessione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, delle quote detenute in Srl, si potrebbe quindi scontrare con le disposizioni statuarie che regolano il contratto di società. Questo potrebbe quindi prevedere l'intrasferibilità delle partecipazioni o subordinare il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi. Deriva quindi che alla morte di un socio, i soci superstiti possono prevedere:
la continuazione dell’attività d’impresa con gli eredi;
l’intrasferibilità assoluta delle quote, con il conseguente diritto degli eredi a vedersi riconosciuta una somma di denaro pari al valore della quota detenuta spettante (diritto alla liquidazione della quota). Con l’intrasferibilità assoluta, di norma, i soci superstiti acquistano le quote del de cuius con il conseguente accrescimento delle quote detenute;
l’intrasferibilità relativa, subordinando l’ingresso degli eredi a determinate clausole.
Alla morte di un socio, se succedono più eredi viene a originarsi la cosiddetta comunione ereditaria: la quota di partecipazione è una quota sociale indivisa in capo a tutti i coeredi.
Sul tema della comunione ereditaria potrebbe sorgere il problema della cessione della quota ereditaria di un...