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Società 18 Agosto 2020

Alienazione quota indivisa di Srl e comunione ereditaria

Il caso del socio che venga a mancare, al quale succedano più eredi in presenza di apposite clausole di gradimento stabilite dall’atto costitutivo.

La partecipazione in una società a responsabilità limitata è liberamente trasferibile, salva contraria disposizione nell’atto costituivo. La regola generale della cessione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, delle quote detenute in Srl, si potrebbe quindi scontrare con le disposizioni statuarie che regolano il contratto di società. Questo potrebbe quindi prevedere l'intrasferibilità delle partecipazioni o subordinare il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi. Deriva quindi che alla morte di un socio, i soci superstiti possono prevedere: la continuazione dell’attività d’impresa con gli eredi; l’intrasferibilità assoluta delle quote, con il conseguente diritto degli eredi a vedersi riconosciuta una somma di denaro pari al valore della quota detenuta spettante (diritto alla liquidazione della quota). Con l’intrasferibilità assoluta, di norma, i soci superstiti acquistano le quote del de cuius con il conseguente accrescimento delle quote detenute; l’intrasferibilità relativa, subordinando l’ingresso degli eredi a determinate clausole. Alla morte di un socio, se succedono più eredi viene a originarsi la cosiddetta comunione ereditaria: la quota di partecipazione è una quota sociale indivisa in capo a tutti i coeredi. Sul tema della comunione ereditaria potrebbe sorgere il problema della cessione della quota ereditaria di un...

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