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Imposte e tasse 18 Maggio 2022

Aliquota 5% negata per mera prosecuzione di attività svolta all’estero

Con la risposta all’interpello 20.04.2022 n. 197, è stato chiarito che, ai fini dell'utilizzo dell'aliquota ridotta del regime forfetario, assumono rilevanza anche le attività svolte all'estero.

Il regime forfetario può essere adottato sia dai soggetti già operativi, sia da quelli che iniziano una nuova attività d’impresa, arti o professioni (c.d. “forfetari start-up”): per questi ultimi, al ricorrere di particolari condizioni, è riconosciuta una particolare agevolazione fiscale consistente nell’applicazione, all’intero reddito forfettariamente determinato, dell’aliquota d’imposta sostitutiva al 5% (in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%), limitatamente ai primi 5 anni dell’attività. Le condizioni previste sono le seguenti: il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti all’inizio dell’attività, un’altra attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non deve rappresentare in nessun modo mera prosecuzione di altra attività in precedenza svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve eccedere i limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della...

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