La Cassazione (Cass. civ. Sez. V, ordinanza 9.03.2021, n. 6425) chiarisce in maniera inequivocabile il corretto riparto degli oneri probatori al cospetto di fattispecie in cui sussiste la possibilità di fruire di un'aliquota Iva agevolata.
In materia di agevolazioni tributarie, chi vuol legittimamente fruire di una qualsivoglia forma di esenzione o agevolazione fiscale deve fornir prova, qualora sul punto vi siano delle contestazioni, di tutti quei presupposti che legittimano la richiesta dell'esenzione o agevolazione tributaria di riferimento. Nella casistica in commento, afferente a una riduzione dell’aliquota Iva, veniva chiarito che le norme che consentono l’applicazione di aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni di carattere generale che sanciscono l'applicabilità della c.d. aliquota ordinaria; pertanto, in applicazione anche dei principi di funzionamento dell'Iva, spetterebbe pur sempre al contribuente che vuole far valere tali circostanze le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del Fisco, provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione.
La vicenda trae spunto da un accertamento delle Entrate riguardo all'applicazione di una aliquota Iva ridotta (al 4%) nel contesto di un appalto per la costruzione di abitazioni “non di lusso”, a fronte della quale il...