Ci si chiede quale sarà l’aliquota Ires applicabile agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, una volta che la riforma sarà a pieno regime, e il rapporto della norma in esame con l’art. 6 D.P.R. 601/1973.
L’art. 89, c. 5 D.Lgs. 117/2017 così recita: all’art. 6 D.P.R. 29.09.1973, n. 601 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La riduzione (dell’aliquota Ires) non si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Ai soggetti di cui all’art. 4, c. 3 del Codice del Terzo settore di cui art. 1, c. 2, lett. b) L. 6.05.2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (enti religiosi civilmente riconosciuti) la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’art. 5 del medesimo decreto legislativo”.
Prima di entrare nel merito dell’applicazione dell’aliquota ridotta di cui all’art. 6 D.P.R. 601/1973, nei suoi termini generali, e del suo carattere soggettivo, che, come vedremo, è importante per capire non solo la modifica in esame, ma anche il senso dell’intero articolo, si evidenzia, anzitutto, che la riduzione dell’aliquota di imposta non spetta agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS. La ratio della norma dovrebbe essere che gli ETS non commerciali già godono di una decommercializzazione delle proprie attività nel momento in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 79 e 2, 2-bis, 3 del CTS.
Ma, per comprendere appieno la modifica normativa in esame, conviene accennare all’interpretazione dell’art. 6 D.P.R. 601/1973.
Innanzitutto, merita sin da subito...