La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sul limite soggettivo di accesso al noto regime agevolato del gasolio commerciale usato per autotrazione ai sensi dell’art. 24-ter del TUA.
Per la precisione, il citato articolo elenca i soggetti che possono beneficiare del regime agevolato (cui si accede mediante l’istanza di rimborso), dividendoli fra trasporto di persone e trasporto di cose. Limitando l’attenzione al caso in esame, relativo al traporto di persone, tali soggetti sono i seguenti:
Enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;
imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;
attività di trasporto di persone svolta da Enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
La Commissione tributaria di Pescara sollevò la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3, in quanto la medesima tipologia di trasporto di passeggeri a carattere solo occasionale, se svolta dall’impresa pubblica in modo ancillare rispetto alla principale attività di trasporto regolare, consentirebbe l’applicazione del beneficio fiscale, mentre ne sarebbe esclusa se esercitata dall’impresa privata, che comunque non potrebbe mai godere del beneficio (nè per il...