Aliquote Iva ridotte secondo usi e proprietà intrinseche dei beni
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, esprimendosi sulla nozione di “legna da ardere”, ha fissato i principi base per l’applicazione di aliquote Iva agevolate in funzione delle proprietà intrinseche dei beni.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 3.02.2022, relativa alla causa C-515/20, con la quale è stata chiamata a decidere nel merito dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta per la legna da ardere nell’ordinamento fiscale tedesco, ha fissato i principi base per l’applicabilità stabilendo che si debba avere riguardo alle proprietà oggettive intrinseche dei beni facendo ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare l’ambito dei prodotti cui riservare il beneficio.
Prima di entrare nel merito specifico della sentenza rammentiamo come le disposizioni comunitarie devono avere un’interpretazione uniforme nell’intera Ue al fine di garantirne l’applicazione nel rispetto del fondamentale principio di uguaglianza (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-18/20).
La Corte di Giustizia è, pertanto, competente a fornire l'uniforme interpretazione della nozione da attribuire a beni o servizi per i quali la direttiva consente l’applicazione di un’aliquota ridotta da valere in tutti gli Stati membri.
Nel merito della legna da ardere, la possibilità di prevedere un’aliquota agevolata è prevista dall’art. 122 Direttiva 2006/112/Ca, in via autonoma rispetto all’elenco dei beni e dei servizi di cui all’allegato III, per i quali è possibile stabilire una riduzione in termini di aliquota.
Nel caso esaminato nella sentenza era in...