Il fenomeno successorio nelle persone giuridiche alla luce dalle pronunce della Cassazione: la cancellazione dal Registro delle Imprese non fa venire meno il diritto al rimborso per l'intero (e non pro quota) dell'eventuale credito tributario.
Le conseguenze legate alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese hanno creato non pochi problemi interpretativi nel corso degli ultimi anni. La questione riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati ad agire in caso di rapporti pendenti, sia attivi che passivi. L'art. 2495 C.C. pone una pietra tombale sulla società cancellata dal Registro delle Imprese, affermando che dopo la sua cancellazione l'ente deve considerarsi definitivamente estinto. La Cassazione, con sentenze a SS.UU. nn. 6070, 6071, 6072 del 2013, ha affermato che, qualora all'estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno successorio, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione. Si trasferiscono del pari i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, in regime di contitolarità o di comunione indivisa tra i soci.
Sulle orme delle Sezioni Unite, una recente sentenza della Cassazione (sez. V, 19641/2020) ha affrontato il caso di un rimborso fiscale negato all'ex liquidatore e anche socio di una società estinta. Il ricorso contro il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate era stato accolto in primo grado, con sentenza parzialmente riformata in appello. La C.T.R. aveva ritenuto che il diritto...