Alle Corti tributarie la prescrizione ante intimazione di pagamento
Per la prescrizione maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento ma dopo quella della cartella, la legittimazione spetta alla giurisdizione tributaria: così sancisce la Corte di Cassazione (18.10.2022, n. 30666).
Nel caso di specie veniva impugnata dinanzi al giudice ordinario un'intimazione di pagamento emessa per la riscossione di somme dovute per la tassa smaltimento dei rifiuti. Il ricorrente deduceva l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento perché effettuata nei confronti di una società cancellata dal Registro delle Imprese e la prescrizione della pretesa tributaria maturata nel periodo di tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione di pagamento.
Le Sezioni Unite però hanno decisamente escluso la possibilità di adire il giudice ordinario, in ciò confermando le decisioni con cui i giudici ordinari hanno dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. In base a quanto stabilito nell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, alle Corti di Giustizia tributaria spetta la giurisdizione per tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con l'esclusione delle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. I giudici hanno precisato che sussiste la giurisdizione del giudice tributario ogniqualvolta il contribuente intenda far valere vizi della pretesa tributaria che si sono verificati fino alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o addirittura fino al momento dell'atto esecutivo, nel solo caso...