Dopo la circolare n. 15/E del 13.06.2020, con estrema tardività, l’Agenzia delle Entrate pubblica un secondo provvedimento di prassi per fornire ulteriori chiarimenti agli operatori che sono alle prese con la presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25 del D.L. 34/2020.
La circolare n. 22/E del 21.07.2020 si presenta sotto forma di risposte ad una serie di quesiti riguardanti questioni ancora irrisolte. Uno dei chiarimenti riguarda le società in liquidazione volontaria. Nel documento si precisa che tali soggetti sono in linea di principio esclusi dal diritto alla percezione del contributo, tuttavia se la fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza (31.01.2020), in presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, il contributo può essere richiesto. La motivazione per cui sono escluse le società poste in liquidazione anteriormente a tale data è individuabile nell’interruzione dell’attività ordinaria per cause diverse dall’emergenza epidemiologica. Ne prendiamo atto, ma l’interpretazione delle Entrate è alquanto opinabile, poiché la norma non prevede niente in tal senso, escludendo dal contributo solo i soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data della domanda; sono infatti ammesse al contributo le società inattive. In uno specifico quesito si precisa...