Amministratore delle attività del ramo TS della fabbriceria
La nota del Ministero del Lavoro n. 4027/2026 esamina il caso del ramo di Terzo settore o d’impresa sociale costituito da una fabbriceria (ente previsto dal Concordato tra Repubblica Italiana e Santa Sede). Si segnala, in particolare, la questione dell’amministratore delle attività del ramo.
La nota direttoriale 12.03.2026, n. 4027 affronta il caso del ramo di Terzo settore o d’impresa sociale costituito da una fabbriceria. Tale ente, la cui definizione è data ancora dall’art. 15 L. 848/1929 (di derivazione concordataria), è ora disciplinato dall’art. 72 L. 222/1985 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolica in servizio nelle diocesi” e dall’art. 35 e ss. D.P.R. 33/1987, che dà esecuzione alla L. 222/1985. Si tratta di un ente specifico della Chiesa Cattolica (in Italia ne sono presenti 25) al quale compete “l'amministrazione dei beni delle chiese e la manutenzione dei rispettivi edifici” (art. 15), “senza alcuna ingerenza nei servizi di culto” (art. 37 D.P.R. 33/1987). Tenuto conto di tale peculiarità, la nota precisa che “la funzione di tali enti non si [esaurisce] nella sola attività di natura laicale, essendo indirizzata all’amministrazione del complesso dei beni patrimoniali dell’ente ecclesiastico destinati alle spese di ufficiatura e di culto e funzionale allo svolgimento delle attività cultuali di pertinenza della Chiesa cattolica, con la quale presentano uno stretto collegamento: a ciò è dovuta la ricomprensione all’interno della normazione di derivazione concordataria, che ne definisce l’assetto ordinamentale e i compiti cui sono preposti; eventuali modifiche di tali profili non possono essere disposte unilateralmente dall’autorità statale, ma devono essere...