Amministratore-professionista: il compenso è reddito professionale?
La giurisprudenza prevalente esclude l'attrazione nel reddito da lavoro autonomo anche se gli ordinamenti professionali ricomprendano tra le mansioni esercitabili la gestione di aziende.
Profili normativi - Come è noto, per effetto di quanto stabilito dall'art. 50, c. 1, lett. c-bis) D.P.R. 22.12.1986, n. 917, le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Fanno eccezione a tale regola, sempre in relazione a quanto previsto dalla medesima disposizione, gli uffici che rientrano nei compiti istituzionali oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, c. 1, concernente i redditi di lavoro autonomo.
La tesi ministeriale - In via interpretativa, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 12.12.2001, n. 105 assume un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazione a giornali, riviste, ecc., partecipazione a collegi e commissioni) che atipici (altre attività di collaborazione) che risultino inerenti all'attività artistica o professionale esercitata dal contribuente.
Con la circolare 6.07.2021, n. 67/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, occorre valutare se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente....