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Società
30 Marzo 2022
Amministratori, eleggibilità solo con dichiarazione scritta
Contestualmente alla nomina, l’amministratore di società di capitali deve rilasciare una dichiarazione scritta che attesti l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di interdizione dall’incarico lui attribuito dall’assemblea.
Si avvicinano i termini per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 e in taluni casi l’assemblea dei soci sarà chiamata anche a rinnovare gli organi amministrativi in scadenza.
A tal proposito occorre ricordare che il D.Lgs. 183/2021, entrato in vigore lo scorso 14.12.2021, ha introdotto un nuovo obbligo preventivo alla nomina degli amministratori, che impone a quest’ultimi di rilasciare una dichiarazione circa l’inesistenza, a loro carico, di cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea.
La novità, recepita nell’art. 2383, c. 1, c.c., consente alla società la preventiva valutazione dell’idoneità del soggetto che sta per nominare amministratore e introduce un ulteriore presupposto di regolarità della nomina assembleare che, come avviene per ogni iscrizione eseguita, sarà verificato dall’ufficio del Registro delle Imprese al momento dell’iscrizione della nomina ad amministratore.
Nel dettaglio, l’amministratore nominato dovrà attestare di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi. Nel silenzio della norma, si ritiene necessario, anche a...