Altre imposte indirette e altri tributi
02 Gennaio 2026
Ammissione al passivo in via privilegiata della tassa automobilistica
Il privilegio previsto dall’art. 2752, c. 3 c.c. è estendibile in via analogica anche al credito fondato per l’omesso versamento della tassa automobilistica regionale.
La Suprema Corte, con ordinanza 18.12.2025, n. 33061, ha cassato il provvedimento del Tribunale Vicentino che aveva negato il privilegio ex art. 2752 c.c. al credito della Regione Veneto derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica, avendo ritenuto il credito, afferente a un tributo speciale della finanza locale, non fosse classificabile fra i crediti privilegiati riconosciuti dall’art. 2752 c.c., nemmeno in forza di una possibile interpretazione estensiva, non consentita dal carattere tassativo dei privilegi.Contrariamente all’orientamento di merito, la Corte di Legittimità ha ritenuto che il privilegio previsto dalla norma citata secondo cui “hanno privilegio generale sui mobili del debitore, in via subordinata rispetto a quelli dello stato, i crediti per le imposte, tasse, tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale”, sia applicabile in via analogica, per interpretazione estensiva, ai crediti in esame.Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali, infatti, è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l’espressione “legge per la finanza locale” contenuta nell’art. 2752, c. 3 c.c. non va riferita a una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione.Detto orientamento è confermato anche dall’orientamento...