Ammortamenti fai-da-te nei bilanci del 2020, ma non per tutti
Il D.L. Agosto prevede una deroga per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, consentendo di migliorare il risultato di esercizio.
L’art. 60, cc. 7-bis e 7-quinquies, D.L. 14.08.2020, n. 104 (D.L. Agosto) consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare (totalmente o parzialmente) nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 15.08.2020, l’ammortamento civilistico ordinario relativo alle immobilizzazioni materiali e immateriali che pertanto, in caso di ammortamento nullo, manterranno il valore di iscrizione dell’ultimo bilancio annuale approvato. Sono esclusi indirettamente dall’ambito di applicazione della norma tutti i soggetti che non redigono il bilancio, tra cui le società di persone e le imprese individuali. L’ammortamento discrezionale in deroga all’art. 2426 C.C. può essere effettuato in una misura compresa tra lo 0% e il 99,99% di quello ordinario e interessare tutti o alcuni beni o categorie di beni.
Se vengono effettuate quote di ammortamento in misura inferiore a quella ordinaria, è necessario:
- destinare a riserva indisponibile utili di esercizio pari alla quota di ammortamento non effettuata; se tali utili sono insufficienti o mancano, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili o patrimoniali disponibili e in caso di mancanza e per la differenza, con utili di esercizi successivi;
- indicare nella nota integrativa le ragioni della deroga agli ordinari criteri di determinazione dell’ammortamento, l’importo della corrispondente riserva indisponibile, gli effetti...