Nella nozione di strumentalità riferita ai beni immobili utilizzati dai professionisti, ai fini del concorso degli stessi alla formazione del reddito, assume rilevanza la circostanza che tali beni risultino, per destinazione esclusiva, adibiti all’attività professionale.
Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l’esercizio di arti o professioni, avendo subìto negli anni notevoli modifiche normative, si presenta diverso in considerazione della data di acquisto o della costruzione degli immobili per cui, per orientarsi nella disciplina della deducibilità delle quote di ammortamento, può essere utile osservare la seguente scaletta, riferita appunto al periodo di acquisto o di costruzione degli immobili:
fino al 1.01.1985: totale indeducibilità delle quote di ammortamento;
dal 1.01.1986 al 14.06.1990: deducibilità consentita nei limiti del 3% annuo;
dal 15.06.1990 al 31.12.2006: totale indeducibilità;
dal 1.01.2007 al 31.12.2009: deducibilità della quota nei limiti del 3% annuo;
dal 1.01.2010: totale indeducibilità.
Da tenere presente che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo degli immobili strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. La norma (art. 36 D.L. 223/2006) dispone che il costo da attribuire...