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Imposte e tasse 05 Novembre 2020

Ammortizzare o non ammortizzare, questo è il problema

Parafrasando l'amletico dilemma di shakespeariana memoria (e volando ad altezze assai meno rarefatte), affrontiamo il dubbio che i redattori del bilancio 2020 dovranno risolvere.

L'art. 60, cc. 7-bis-7-quinquies D.L. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., di non calcolare gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con effetti conseguenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. La norma prevede che la quota “sospesa” sia imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, così prolungando di un anno il piano di ammortamento originario. Quale misura di temperamento, i soggetti che si avvalgono della predetta facoltà devono destinare a una riserva indisponibile, utili di ammontare corrispondente alla quota non contabilizzata, con l'ulteriore precisazione che, in presenza di utili di esercizio incapienti rispetto alla quota differita, la riserva sia integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. In difetto, la riserva dovrà essere implementata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Del mancato computo dell'ammortamento dovrà essere fornita specifica menzione nella nota integrativa, illustrando le ragioni della deroga; dovranno, altresì, essere indicati l'iscrizione e l'importo della corrispondente riserva indisponibile, con espressa indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione...

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