RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 20 Aprile 2020

Ampio spettro per le erogazioni liberali

Il decreto “Cura Italia” prevede una serie di misure di sostegno in materia, con qualche adempimento particolare per le erogazioni in natura.

L'art. 66, D.L. 18/2020 ha previsto un ampio ventaglio di misure per i soggetti che nel corso del 2020 intendono effettuare erogazioni liberali, in denaro e in natura, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché di enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate al finanziamento di interventi in materia di contenimento o gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
I benefici si articolano in 2 diverse misure a seconda del soggetto erogante. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali è prevista una detrazione d'imposta nella misura del 30% da computare nella dichiarazione dei redditi da presentare nel prossimo anno. L'ammontare massimo della detrazione non può eccedere la somma di 30.000 euro.
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, invece, l'art. 66, c. 2 prevede la deduzione dal reddito complessivo, facendo espresso rinvio all'art. 27 L. 13.05.1999 n. 133. La norma precisa che la deduzione opera anche ai fini Irap ed è deducibile nell'esercizio in cui viene effettuata. Analizzando il contenuto della L. 133/1999 si nota che, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, non è previsto un limite massimo alla deduzione e le erogazioni non sono soggette all'imposta sulle donazioni. Un altro aspetto rilevante è la previsione (sempre per i titolari di reddito d'impresa) che i beni ceduti gratuitamente per gli scopi sopra menzionati non sono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e perciò non possono essere considerati ricavi ai sensi dell'art. 85 del Tuir (se beni merce), né plusvalenze ai sensi dell'art. 86 del Tuir (in caso di beni strumentali).
Le erogazioni infatti possono avvenire non solo in denaro, ma anche in natura. Si pone quindi il problema, in quest'ultimo caso, di quale criterio utilizzare per la valorizzazione dei beni donati. L'art. 66, c. 3 D.L. 18/2020 prevede espressamente che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 28.11.2019. Tradotto in termini pratici, occorre far riferimento al valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir. In caso di donazione di beni strumentali, il valore è commisurato al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento, mentre nel caso di donazione di beni merce, occorre far riferimento al minore tra il valore normale e quello determinato per le rimanenze applicando l'art. 92 del Tuir.
Qualora il valore determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, dovesse superare la soglia massima di 30.000 euro, o se per la natura dei beni non fosse possibile desumere il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente di 90 giorni il trasferimento del bene (una copia deve essere consegnata all'ente destinatario). L'erogazione in natura deve in ogni caso risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati e l'indicazione del valore, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario contenente l'impegno ad utilizzare i beni ricevuti per l'adozione di misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.