Analisi di convenienza tra acquiescenza e definizione agevolata
Le ipotesi di composizione previste dalla Legge di bilancio 2023.
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In presenza di un atto per il quale ancora pendono i termini per ricorrere, le alternative ipotizzabili sono le seguenti:
accertamento con adesione, con pagamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre imposta e interessi;
acquiescenza, con pagamento della sanzione ridotta di 1/18 dell’irrogato, oltre imposta e interessi;
mera proposizione del ricorso, con pagamento della sola maggiore imposta, dovuta per intero;
proposizione del ricorso con immediata costituzione in giudizio, con pagamento del 90% della maggiore imposta.
Se si è ricevuto l’atto di accertamento o l’avviso di recupero entro il 31.12.2022, la proposizione del ricorso rappresenta in genere l’alternativa più conveniente: infatti, per effetto della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, nella peggiore delle ipotesi comporterebbe il pagamento dell’intera differenza di imposta, senza alcuna maggiorazione.
Se il ricorso al 1.01.2023 è stato anche iscritto alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, l’imposta da versare è pari al 90% dell’accertato.