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Imposte e tasse 13 Gennaio 2020

Anche la “cultura” dell'olio di oliva ha trovato la sua legge

Con il termine “oleoturismo” la legge di Bilancio 2020 ha esteso al settore le norme già introdotte con l'enoturismo per i produttori di vino, aprendo nuovi orizzonti d'impresa.

Con la pubblicazione della legge di Bilancio 2020 in Gazzetta Ufficiale, dal 1.01.2020 sono entrate in vigore le norme relative al cosiddetto oleoturismo, come definito al comma 514 della predetta legge. Con questo termine si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
Come riportato all'art. 1, c. 513 legge di Bilancio 2020, le disposizioni già previste in materia di enoturismo con la legge di Bilancio 2018 vengono estese all'oleoturismo. Questo significa che se tali attività vengono svolte nell'ambito dell'attività agricola di cui all'art. 2135 C.C., rientrano tra le attività agricole connesse e beneficiano, dal punto di vista delle imposte dirette, dell'art. 5 L. 413/1991 in materia di agriturismo, che prevede per gli imprenditori agricoli non soggetti Ires la determinazione della base imponibile sul 25% dei ricavi conseguiti al netto dell'Iva e la possibilità di liquidare l'Iva a debito in via forfettaria sulla base del 50% dell'imposta relativa alle cessioni, ai sensi art. 34-bis D.P.R. 633/1972. Nella definizione di oleoturismo rientra anche la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio di oliva ma, così come per il vino, la cessione dell'olio prodotto dall'imprenditore agricolo con olive di prevalente produzione propria non risulta fiscalmente conveniente all'interno di tale regime, in quanto viene ricompresa nel reddito agrario dal punto di vista fiscale e oggetto di compensazione piena per quanto concerne l'Iva.
Rimangono però alcuni dubbi sulla reale portata della norma (che sono gli stessi già sollevati per l'enoturismo) in quanto il Decreto del Mipaaft 12.03.2019, al quale era demandata l'effettiva applicabilità di quanto introdotto con la legge di Bilancio per il 2018, ha previsto una serie di requisiti e standard minimi da rispettare ai fini dell'attività enoturistica che, se varranno (come si immagina) anche per l'oleoturismo, stridono con l'organizzazione e le dimensioni di molte realtà agricole. Il decreto infatti prevede, oltre alla possibilità di abbinare ai fini della degustazione prodotti agroalimentari prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l'attività quali DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, ecc., un elenco di 11 condizioni per garantire i requisiti minimi sopra citati. Tra queste vi sono: garantire l'apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni; essere dotati di strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici e di sito o pagina web aziendale; la predisposizione di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l'italiano; l'esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, che ricomprenda anche le attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività. Questi requisiti, se confermati, rischiano di limitare le realtà agricole più piccole, in favore di operatori più importanti e organizzati, anche non agricoli.