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Imposte e tasse 28 Aprile 2023

Anche sugli aiuti di Stato il Fisco fa compliance

I contribuenti stanno per ricevere appositi inviti alla correzione di errori commessi nella compilazione dei prospetti sugli aiuti di Stato per il periodo d’imposta 2019.

La nuova attività di compliance fiscale è espressamente prevista nel provvedimento direttoriale 19.04.2023, n. 133949, con il quale il Fisco intende promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, Irap e 770 (periodo d’imposta 2019) dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Saranno, dunque, gli errori commessi nella compilazione dei famigerati prospetti aiuti di Stato (righi RS401 e RS402 per restare al modello Redditi) che in questi ultimi anni hanno fatto perdere il sonno dei contribuenti italiani e dei professionisti che li assistono, che faranno scattare le segnalazioni di anomalia da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo filone di segnalazioni di anomalia finalizzate all’adempimento spontaneo riguarderà, almeno per ora, gli errori commessi nelle dichiarazioni relative al 2019, ma sicuramente l’operazione verrà ripetuta anche per i periodi d’imposta successivi.

I destinatari delle lettere di compliance saranno i contribuenti beneficiari di aiuti di Stato nell’anno 2019, che non hanno correttamente indicato nello specifico modello dichiarativo, i dati necessari all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento di tali aiuti nei registri nazionali istituiti (RNA, SIAN e SIPA).
Si tratta di errori che hanno impedito il caricamento degli aiuti negli appositi registri che possono essere distinti in 2 diverse situazioni e tipologie.
Il primo tipo di errore, meno grave, potrebbe unicamente consistere nell’errata indicazione delle informazioni da inserire nel prospetto aiuti di Stato dei dichiarativi sopra ricordati, con particolare riferimento ai famigerati campi "Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi”. Senza tali indicazioni o in presenza di errori nelle stesse, l’Agenzia delle Entrate ha più volte ripetuto di non poter inserire l’aiuto in oggetto nell’apposito registro pubblico. In questo caso, se i presupposti dell’aiuto ricevuto non sono in discussione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione tramite una dichiarazione integrativa. In tali casi il caricamento dell’aiuto ricevuto verrà effettuato dall’Agenzia delle Entrate, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa stessa.
Le nuove segnalazioni di anomalia potrebbero però riguardare anche altre tipologie di errori commessi dai contribuenti. Si tratta di errori relativi alla spettanza stessa dell’aiuto per i quali, come precisa il provvedimento, il contribuente dovrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
Per queste ultime situazioni si potrà sfruttare l’istituto del ravvedimento operoso e nello specifico, grazie alla c.d. tregua fiscale, beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’art. 1, cc. 174-178 L. 29.12.2022, n. 197.