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Imposte e tasse 26 Settembre 2023

Ancora incerto il trattamento Iva dei corsi di formazione obbligatoria

I corsi di formazione resi dagli Ordini dei Commercialisti sono rilevanti ai fini Iva, ma esenti.

I corsi di formazione obbligatoria resi dagli Ordini dei Commercialisti a favore dei propri iscritti, nonché quelli per la preparazione degli esami di Stato a beneficio dei tirocinanti, potrebbero rientrare nel campo di applicazione dell’Iva, pur beneficiando del regime di esenzione. Lo ha chiarito il Cndcec con il Pronto Ordini 12.09.2023, n. 34.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 139/2005, il Consiglio dell'Ordine, tra le varie attività che gli sono riconosciute dalla legge:
  • cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio e all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
  • cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;
  • promuove, organizza e regola la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
Con riferimento all’attività di organizzazione dei corsi di formazione per gli iscritti e i tirocinanti, il Cndcec ha evidenziato che:
  • affinché questa attività possa considerarsi rilevante ai fini Iva, la stessa deve avere una natura commerciale; a tal fine occorre verificare se, in concreto, l'attività venga svolta dall'Ordine con i caratteri di organizzazione, professionalità, sistematicità e abitualità e obiettiva economicità, nel senso di idoneità a realizzare un equilibrio gestionale tra costi e ricavi, a nulla rilevando le finalità perseguite nonché la presenza o meno di un fine di lucro;
  • in caso di asimmetria tra i costi di organizzazione dei corsi di formazione e gli importi percepiti dagli iscritti e tirocinanti per la partecipazione ai corsi, manca quel carattere diretto necessario per poter classificare il controvalore percepito dall'Ordine quale retribuzione di un “servizio” (e l’attività svolta tra quelle aventi natura economica ai sensi dell'art. 9, par. 1 direttiva n. 2006/112/CE);
  • il carattere economico dell'attività formativa deve ritenersi sussistente nel caso in cui la stessa sia finanziata prevalentemente, oltre che dai fruitori stessi dei servizi, attraverso mezzi commerciali (quali, ad esempio, l’attività di pubblicità o di sponsorizzazione).
Coerentemente con quanto sopra, il Cndcec conclude (seppur in forma dubitativa) in senso favorevole alla rilevanza ai fini Iva dell'attività di formazione seppur in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 20 D.P.R. 633/1972.

In assenza di certezze, nell’analisi è stata altresì evidenziata la necessità di chiarire diversi ulteriori aspetti, ovvero:
  1. la natura da attribuire all’attività di formazione effettuata a favore degli iscritti. Infatti, se questa attività venisse considerata di natura didattica, potrebbero sussistere delle criticità legate al concetto di “insegnamento specialistico” che la Corte UE, causa C-449/17, esclude dal regime di esenzione Iva. In realtà, secondo il CNDC questa attività dovrebbe presumersi di natura professionale, così come avvalorato dall’obbligatorietà della formazione per il mantenimento dell’iscrizione negli appositi albi;
  2. la procedura del riconoscimento da seguire ai fini fiscali al fine di beneficiare il regime di esenzione Iva.
Proprio in considerazione di questi dubbi, nel documento viene rimarcata l’opportunità dell’Ordine di richiedere l'interpretazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e con gli effetti previsti nelle circolari 18.05.2000 n. 99/E e 5.08.2011 n. 42/E.