La Corte di Cassazione è tornata nuovamente sul tema dell'esenzione Imu degli enti non commerciali, con particolare riferimento alle case di riposo, chiarendo che l’attività deve essere svolta a titolo gratuito o dietro un corrispettivo simbolico.
La Commissione UE ha stabilito che gli enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente specifiche attività meritevoli di tutela, previste dalla legge (si veda l’art. 91-bis D.L. 1/2012), sono esenti da Imu, in quanto “tali attività non possono essere considerate attività economiche, ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato” (Commissione UE n. 2013/284/UE, p. 222). In sostanza, in ambito comunitario si mette l’accento sull’aspetto oggettivo, cioè sul problema dell’economicità, legato alla concorrenza.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6.03.2024, n. 6096, ritorna sulla controversa questione dell’esenzione Imu degli immobili degli enti non commerciali. Nel caso in esame, si trattava degli immobili di una fondazione che gestisce una RSA in convenzione con la Regione Lombardia.
Come è noto, fin dall’istituzione del tributo (D.Lgs. 504/1992), 2 sono fondamentalmente i requisiti per avere diritto all’esenzione:
avere la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell’art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir (requisito soggettivo);
destinazione degli immobili esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dell’attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20.05.1985, n. 222...