Animali da ripopolamento, quale percentuale di compensazione?
Nella conversione del Decreto Sostegni-bis, a sorpresa, prevista la riduzione al 10% dell'aliquota Iva applicabile alle cessioni di animali vivi per il ripopolamento di riserve quale misura emergenziale a termine.
In sede di conversione del D.L. 25.05.2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis), oltre alla conferma al 9,5% con effetto retroattivo dal 1.01.2021 delle nuove percentuali di compensazione Iva in agricoltura per bovini e suini, è stata introdotta la riduzione al 10% dell'aliquota Iva ordinaria applicabile agli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.
Senza entrare nel merito delle proteste da parte animalista e anticaccia, non può che sorprendere la sua espressa giustificazione fra le misure “per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19” e l'approssimazione della formulazione che, inevitabilmente, provoca incertezza nell'applicabilità anche a tali cessioni della percentuale di compensazione in agricoltura.
Coerentemente con la natura emergenziale del provvedimento, la sua applicazione è limitata al periodo che va dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni-bis e, quindi, dal 25.07.2021 al 31.12.2021 durante il quale, come previsto dall'art. 18-bis introdotto con la L. 23.07.2021, n. 106, nel novero degli animali vivi destinati all'alimentazione umana di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, parte I, n. 4), e parte III, n. 7), “sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria”.
Ai fini della comprensione della portata della novella, rammentiamo che, da sempre, le cessioni...