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Società 11 Aprile 2023

Annullamento della cessione di quote o azioni

In linea generale, l’art. 1429, n. 2, c.c. prevede la possibilità che il contratto venga annullato se il consenso di uno dei contraenti è stato dato per errore essenziale.

L’errore è essenziale quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione o sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alla circostanza è da ritenere determinante del consenso. In materia di compravendita delle azioni/quote di una società, il valore economico dell'azione/quota non rientra tra le qualità intrinseche della cosa oggetto di compravendita di cui all'art. 1429, n. 2, c.c.. La varietà degli elementi interni ed esterni che possono far oscillare significativamente il valore dell’azienda e, dunque, delle quote di partecipazione alla società che ne è titolare impedisce di inserire il valore economico dell'azione nell'ambito delle sue qualità nel senso indicato dall'art. 1429 c.c. Il contraente che compra (o vende) le azioni, infatti, non può essere esposto al rischio di veder annullato il negozio che ha concluso a un prezzo pattuito con l’altro contraente, mediante un'azione di annullamento che pretenda di basarsi sostanzialmente sulla revisione del prezzo, tramite la rettifica della documentazione contabile, per dimostrare quello che non è altro che un errore di valutazione. Una simile iniziativa appare inammissibile sin anche quando il bilancio della società pubblicato prima della vendita sia falso e nasconda una situazione, in forza della quale debbono applicarsi le norme in...

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