Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 4.11.2022, n. 408592 preannuncia l’arrivo delle comunicazioni relative ad anomalie riscontrate, in relazione al periodo d’imposta 2019, dal confronto tra i dati desunti dalle dichiarazioni Iva presentate e i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria risultanti dalle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente dai soggetti passivi Iva.
Si tratta delle c.d. lettere di compliance con cui l’Agenzia intende segnalare incongruenze al fine di consentire al contribuente di porre rimedio a eventuali errori, ricorrendo se caso all’istituto del ravvedimento, oppure fornendo dati non in possesso dell’Amministrazione. L’iniziativa ricalca quella già adottata in relazione ad anni precedenti e prosegue nell’ottica di spingere il contribuente all’adempimento spontaneo.
La comunicazione viene inviata a mezzo PEC oppure per posta ordinaria in caso di assenza del domicilio digitale ed è comunque consultabile dal contribuente all’interno del proprio cassetto fiscale (sezione “L’Agenzia scrive”) e dall’area “fatture e corrispettivi” (sezione “Consultazione - Dati rilevanti ai fini Iva - L'Agenzia scrive”).
Le principali anomalie che vengono segnalate sono quelle relative alle operazioni attive imponibili di cui ai righi VE24, colonna 1 (totale imponibile), VE37, colonna 1 (operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione), nonché le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 (rigo VE33), le operazioni attive e passive soggette al regime di inversione contabile (reverse charge), dati identificativi dei clienti e dei fornitori e discordanze tra i corrispettivi trasmessi e quelli risultanti dalla dichiarazione Iva.
Il soggetto destinatario della comunicazione potrà richiedere informazioni o segnalare fatti e circostanze non note all’Amministrazione, direttamente dalla propria area riservata all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite intermediari abilitati con le modalità indicate nella stessa comunicazione. In ogni caso, i dati comunicati saranno messi a disposizione della Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
Qualora le anomalie segnalate fossero effettive, al contribuente è consentito porre rimedio ricorrendo al ravvedimento operoso, correggendo gli errori secondo le modalità previste dall’art. 13 D. Lgs. 472/1997 e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati hanno avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.
Il provvedimento non indica un termine per la correzione degli errori ma è consigliabile attivarsi senza indugio per evitare la notifica di un atto impositivo.
