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IVA
30 Maggio 2026
Anticipi campagne ai concessionari: per la Cassazione sono sconti
Gli “anticipi campagne” parametrati alle vendite non sono cessioni di denaro fuori campo Iva ex art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972, ma parte di un’unica operazione commerciale di vendita.
Con l’ordinanza 7.05.2026, n. 13084 la Cassazione torna sul trattamento Iva dei bonus riconosciuti ai concessionari auto, affrontando la qualificazione dei cosiddetti “anticipi campagne” corrisposti dal costruttore alla rete di vendita. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato per il 2014 l’erroneo assoggettamento a Iva degli anticipi, ritenendoli mere movimentazioni finanziarie, quindi operazioni fuori campo ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972, con conseguente indebita detrazione e ritardato versamento. La contribuente sosteneva invece che tali somme avessero natura di bonus commerciali, configurando una riduzione del prezzo di vendita delle autovetture ai concessionari, da trattare come sconti/abbuoni nel quadro degli artt. 12, 13 e 26 D.P.R. 633/1972.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva aderito alla tesi dell’Ufficio, qualificando gli anticipi come anticipazioni di liquidità, assimilabili a finanziamenti gratuiti in favore dei concessionari, distinti dal rapporto di concessione. Facendo leva sulle categorie del collegamento negoziale, la C.T.R. aveva ritenuto le somme riconducibili alle cessioni di denaro escluse dall’Iva e aveva quindi ritenuto assorbite le censure sulla detrazione.In Cassazione, la società ha articolato 2 motivi.Il primo, ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., deduceva la nullità per motivazione apparente: la C.T.R. avrebbe confuso fatture e note di credito, rendendo incomprensibile se...