La legge di Bilancio 2021 (art. 1, cc. 42 e 43) consente alle società cooperative di applicare una ritenuta d'acconto più leggera ai ristorni imputati a capitale sociale, a condizione che la ritenuta venga operata all'atto della loro attribuzione a capitale sociale e non, come di norma avviene, in sede di corresponsione del capitale sociale al momento del recesso del socio. La misura, che è facoltativa e richiede una specifica delibera assembleare, prevede una riduzione di aliquota significativa, dal 26% al 12,5% e si applica solo ai ristorni attribuiti ai soci persone fisiche, escludendo gli imprenditori e i detentori di partecipazione qualificata (diritto di voto superiore al 20%) situazione, quest'ultima, che può verificarsi solo nelle cooperative a ristretta base sociale (da 3 a 5 soci).
Il versamento della ritenuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea.
L'agevolazione si applica con i medesimi termini e modalità anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.
Quella che a prima vista può apparire un'agevolazione di facile fruizione, nasconde tuttavia alcune criticità.
Un primo aspetto da tenere presente attiene all'effettuazione della rivalsa sul socio, considerato che, a differenza della procedura ordinaria di liquidazione del ristorno monetario, con la capitalizzazione non è disponibile una somma su cui trattenere la ritenuta. Non pare percorribile la soluzione che prevede di imputare a capitale sociale la somma già al netto della ritenuta del 12,5%, considerato che l'agevolazione presuppone che l'intero importo del ristorno vada destinato ad incremento del capitale sociale. Rinviare la rivalsa sul socio al momento del recesso del socio comporterebbe la memorizzazione, anche per diversi anni, del credito generato dall'anticipo operato dalla cooperativa come sostituto di imposta, complicando oltremodo la gestione. Una soluzione alternativa, oltre ovviamente alla rivalsa immediata sul socio, anche rateizzata, potrebbe essere quella di prevedere la corresponsione anche di una quota di ristorno monetario immediatamente disponibile, sul quale trattenere l'importo della ritenuta effettuata sulla parte di ristorno destinata ad aumento di capitale sociale. Così facendo, si ridurrebbe il vantaggio fiscale, considerato che sulla quota di ristorno monetario, se tassabile, non sono previste agevolazioni, ma non si rinvierebbero al futuro adempimenti in ordine alla rivalsa della ritenuta non sempre di facile gestione.
Infine, va tenuto presente che negli anni la cooperativa potrebbe generare perdite e utilizzare a loro copertura il capitale sociale incrementato dai ristorni, con la conseguenza che la ritenuta a suo tempo corrisposta, pur se agevolata, avrebbe potuto essere evitata: sulle somme utilizzate a copertura delle perdite, infatti, non sono dovute ritenute d'acconto.
Per concludere, si ritiene che, pur con le sottolineature di cui sopra, la misura rimanga di interesse per diverse cooperative, in particolare per quelle che hanno un turnover elevato nella propria base sociale come le cooperative di produzione lavoro.
