Il principio di antieconomicità, da un lato, può esser considerato idoneo a supportare il recupero ai fini dell’imposizione diretta, ma non può dirsi automaticamente applicabile anche al regime di detrazione IVA. Infatti, qualora l’imposta risulti regolarmente fatturata, pagata e di conseguenza anche portata in detrazione, un suo eventuale recupero fondato sull'addotta antieconomicità della sottesa operazione imponibile, si pone in evidente contrasto con il principio di neutralità sancito per l'IVA.
A supportare la correttezza e opportunità di tale assioma è intervenuta la Suprema Corte che, con l’ordinanza 31.05.2019, n. 14941, inserisce il proprio intervento nel contesto di una tematica di notevole rilievo nel settore tributario, in particolare per tutte quelle contestazioni operate sulla scorta della valutazione di proporzionalità (economicità e redditività) delle operazioni economico-commerciali poste in essere nell'ordinaria conduzione d’impresa e sulla correlata legittimità di rettifiche operate con riferimento alla stimata condotta antieconomica dell’imprenditore. L’asserto della Cassazione non lascia adito a dubbi di sorta: l’isolato vaglio del difetto di “economicità” nella condotta dell’imprenditore è da ritenere palesemente insufficiente a giustificare un eventuale diniego di detrazione IVA.
In adesione...