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IVA 07 Ottobre 2026

Appalti di servizi, DURC e certificazioni non salvano l’Iva

La Cassazione (ordinanza n. 26027/2026) chiarisce che la regolarità formale, il DURC e le certificazioni non salvano l’Iva se l’appalto è privo di autonoma organizzazione e rischio d’impresa.

Negli studi professionali è ancora difficile da superare il principio secondo il quale un contratto di appalto munito di certificazione (magari da un ente bilaterale), accompagnato da DURC immacolati e da pagamenti tracciabili, costituisca una corazzata inattaccabile di fronte agli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. A smantellare una volta di più questo castello di carte è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 1.10.2026, n. 26027, la quale riafferma con durezza un principio operativo che ogni consulente tributario dovrebbe scolpire nella propria prassi quotidiana: la regolarità formale e la presunta “buona fede” non bloccano il disconoscimento di Iva e costi se l’appalto è sostanzialmente non genuino.La vicenda origina dal classico recupero a tassazione Iva ed Irap nei confronti di una società committente operante nei servizi di facchinaggio e assemblaggio imballaggi. L’Ufficio contestava che gli appalti stipulati con talune cooperative dissimulassero, nei fatti, un’interposizione illecita di manodopera. Se nei primi gradi di giudizio la contribuente aveva prevalso facendo valere la mancanza di prova della propria consapevolezza della frode e l’esistenza di un contratto certificato ENBLI oltre al regolare DURC, la Suprema Corte ha cassato la decisione con rinvio.Il vizio di fondo delle decisioni di merito - e dell’approccio di molte imprese - sta nell’aver confuso i piani: la contestazione di “appalto non genuino” ex art. 29 D.Lgs....

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