- prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 4, L. 847/1964 e art. 44, L. 865/1971;
- linee di trasporto tramviarie, metropolitane ed altre ad impianto fisso;
- impianti di produzione e di distribuzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare o eolica;
- impianti di depurazione collegati a reti fognarie e relativi collettori di adduzione;
- case di abitazione non di lusso non prima casa di cui all’art. 1, L. 659/1961 assimilati ai fabbricati “Tupini”.
Tra le opere di urbanizzazione secondaria ricadono invece la realizzazione di asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese, impianti sportivi, aree verdi e centri sociali.
Con la risoluzione n. 320947/1985, l’Amministrazione Finanziaria ha specificato che questo tipo di opere deve essere “di quartiere” per poter godere dell’IVA al 10%.
Per quanto riguarda i servizi resi in esecuzione agli appalti per la costruzione di edifici adibiti ad abitazione non di lusso e che non rispettano i requisiti per godere dell’agevolazione fiscale “prima casa”, si avrà l’applicazione dell’aliquota al 10% per le prestazioni rese nella costruzione di case di abitazione non di lusso assimilate ai fabbricati Tupini.
L’aliquota IVA al 10% è applicata anche nei servizi resi in esecuzione di contratti di appalto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 3 del Testo Unico in materia edilizia. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria (su finiture ed impianti), straordinaria (su impianti ma anche parti strutturali dell’edificio), di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.
Tra le prestazioni agevolabili non rientrano, invece: la fornitura di beni per la realizzazione dei suddetti interventi (ad eccezione dei beni di valore significativo di cui al D.M. 29/12/1999 quali ascensori, infissi, caldaie, condizionatori, sanitari e videocitofoni); le prestazioni di servizi rese in sub-appalto; le prestazioni rese da professionisti.
Ai beni di valore significativo è applicabile l’aliquota del 10% solo se il loro valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. In linea generale i componenti del bene significativo che, se distaccati, godono di una propria autonomia funzionale non seguono l’agevolazione IVA al 10%. Si riconoscono 2 casi distinti:
- se sono realizzati/ceduti all’interno di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, allora scontano sempre l’aliquota IVA al 10%.
- se invece sono realizzati/ceduti all’interno di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, allora scontano l’IVA al 10% a condizione che gli interventi avvengano su fabbricati prevalentemente abitativi e che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.
