La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 26.02.2020, n. 5160, ha sostenuto che è illegittima l'integrazione in appello dei motivi dell'accertamento attraverso nuove eccezioni. La regola stabilita per il processo tributario va, infatti, rispettata anche dagli Uffici. Una società impugnava davanti la Commissione tributaria provinciale di Pisa un avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia disconosceva e recuperava all'imponibile alcuni costi, in particolare quelli di pubblicità sostenuti per la sponsorizzazione di autovetture da gara, ritenuti non inerenti perché antieconomici, e quelli sostenuti per la produzione di prodotti semilavorati. La C.T.P. aveva accolto integralmente le ragioni del contribuente. Nel successivo grado d'appello, l'Agenzia aveva insistito sulla riduzione dei costi per prodotti semilavorati e, quanto alle spese di sponsorizzazione, aveva sostenuto che il suddetto costo costituisse una spesa di rappresentanza, come tale deducibile solo parzialmente. La sentenza del giudice regionale aveva rigettato l'appello con riguardo al calcolo dei costi per i prodotti semilavorati e accolto i motivi relativi alla deducibilità solo parziale dei costi di sponsorizzazione, assumendone la natura di spesa di rappresentanza e non di pubblicità.
Il giudice regionale ha affermato che “La nuova argomentazione dell'Ufficio, esplicitata in appello, è rilevante e ammissibile, non...