Coop e terzo settore 18 Gennaio 2022

Applicabilità immediata dei modelli di bilancio anche alle Onlus

A decorrere dall'esercizio 2021 le Onlus sono tenute a redigere il rendiconto secondo gli schemi prefissati dal D.M. 5.03.2020. È questo il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro in data 29.12.2021 (nota n. 19740).

Viene ribadito che i soggetti tenuti all'utilizzo della modulistica (decreto 5.03.2020) sono tutti gli enti del Terzo settore, salvo gli ETS che esercitano la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, i quali, ai sensi dell'art. 13, c. 5, D.Lgs. 117/2017, sono tenuti a redigere il bilancio c.d. civilistico, secondo gli schemi del codice civile e depositarlo presso il registro delle imprese. Tutti gli altri Ets dovranno invece adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 13, cc. 1 e 2 D.Lgs. 117/2017, che prevedono un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, salvo la possibilità di redigere un mero rendiconto di cassa per gli enti minori, cioè aventi entrate inferiori a 220.000 euro, da presentare al Runts, previa iscrizione dell'ente. Sulla corretta compilazione da parte delle Onlus del rendiconto, i tecnici di prassi segnalano che, nella più ampia voce “attività di interesse generale” troveranno posto, nel periodo transitorio, le attività istituzionali di cui all’art. 10 D.Lgs. 460/1997; analogamente, la voce “attività diverse” (che per gli enti non assoggettati alla disciplina Onlus racchiude una nozione ben più ampia) dovrà intendersi come riferita alle attività connesse di cui all’art. 10, c. 5, D.Lgs. 460/1997. Tale obbligo viene esteso...

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