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Imposte e tasse 08 Aprile 2019

Applicazione dei tributi locali sulla casa assegnata al coniuge


La casa coniugale assegnata al coniuge, ai fini Imu, rientra nel novero delle abitazioni assimilate per legge alla principale, intesa come l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. In particolare, l'art. 4, c. 12-quinquies D.L. 2.03.2012, n. 16 afferma, ai soli fini dell'applicazione dell'Imu, che “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. La previsione di legge, come sostenuto dalla C.M. 18.05.2012, n. 3/DF, ha introdotto una novità assoluta, dato che la disposizione riportata stabilisce un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della “casa” stessa, riconoscendo la soggettività passiva Imu in via esclusiva, a prescindere dalla titolarità della proprietà dell'immobile. In particolare, solo all'ex coniuge spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Inoltre, alla luce della risposta 22 del comunicato Mef 137/2014, tale previsione...

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