La casa coniugale assegnata al coniuge, ai fini Imu, rientra nel novero delle abitazioni assimilate per legge alla principale, intesa come l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
In particolare, l'art. 4, c. 12-quinquies D.L. 2.03.2012, n. 16 afferma, ai soli fini dell'applicazione dell'Imu, che “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
La previsione di legge, come sostenuto dalla C.M. 18.05.2012, n. 3/DF, ha introdotto una novità assoluta, dato che la disposizione riportata stabilisce un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della “casa” stessa, riconoscendo la soggettività passiva Imu in via esclusiva, a prescindere dalla titolarità della proprietà dell'immobile. In particolare, solo all'ex coniuge spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Inoltre, alla luce della risposta 22 del comunicato Mef 137/2014, tale previsione...