Applicazione delle norme fallimentari alle coop agricole
Al fine di stabilire l’applicabilità o meno delle norme fallimentari il giudice deve verificare le clausole statutarie e il loro tenore, nonché esaminare in concreto l’attività d’impresa senza considerare lo scopo mutualistico.
Le cooperative agricole e i loro consorzi sono soggetti a liquidazione coatta amministrativa con esclusione, quindi, dal fallimento e, ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 195 L.F., è richiesto al giudice di verificare le clausole statutarie e il loro tenore ma anche di esaminare in concreto l’attività d’impresa svolta.
A tali fini non è possibile sovrapporre lo scopo mutualistico non assorbente della verifica dei presupposti di legge con altri parametri aventi fini diversi, quali il criterio della “prevalenza” ai fini fiscali.
Queste le conclusioni cui perviene la Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza 22.03.2022, n. 9357.
Un consorzio di cooperative agricole ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che ne ha dichiarato lo stato di insolvenza limitandosi ad affermare che la mancanza della natura mutualistica di una delle cooperative della sua compagine sociale avrebbe determinato il venir meno dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 195 e ss. L.F. Secondo il consorzio, quindi, non potendo essere considerato come una cooperativa a mutualità prevalente, è stata erroneamente applicata la legge fallimentare e dichiarata l’insolvenza.
Come precisato dalla Cassazione, invece, l’esclusione dal fallimento con sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è riservata alle sole cooperative...